1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione e al fine di promuovere la pluralità dei linguaggi e delle culture nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere, la presente legge detta princìpi fondamentali e altre disposizioni in materia di incentivazione e sostegno delle iniziative e delle attività culturali concernenti le donne o da loro promosse.
2. Ai fini di cui al comma 1, una quota dei contributi ordinari concessi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali a istituzioni culturali è riservata a istituzioni culturali femminili o ad attività culturali concernenti le donne, esercitate o promosse anche da altre istituzioni culturali nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere.
3. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) «istituzioni culturali femminili», le istituzioni, i centri, le associazioni e le fondazioni culturali, dotati di personalità giuridica, che, in modo esclusivo o prevalente, sono costituiti o sono stati fondati da donne ed esercitano la propria attività nei seguenti ambiti culturali:
1) diffusione e sostegno delle produzioni culturali femminili;
2) promozione e sviluppo della creatività culturale femminile;
3) ricerca e documentazione sulle produzioni culturali femminili;
4) divulgazione della cultura prodotta dalle donne;
5) informazione sulla storia e sulla cultura delle donne;
b) «attività culturali concernenti le donne», le iniziative e le attività che rientrano nelle seguenti tipologie:
1) iniziative di carattere scientifico, documentale e informativo relative alla memoria delle donne e alla storia e alla cultura del mondo femminile;
2) forme di espressione artistica ispirata, dedicata e finalizzata a rappresentare lo specifico femminile;
3) iniziative di carattere promozionale, espositivo o museale volte a rappresentare il mondo delle donne.